Credito d’imposta beni strumentali Lascia un commento

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 2021-2022 (co.1051-1063, Art.1, L.178/2020)

 

Con la Legge di Bilancio 2021, il Credito d’imposta beni strumentali (ex super/iperammortamento) è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 e prevede nuove aliquote a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La misura incentiva gli investimenti relativi a beni strumentali e beni materiali e immateriali 4.0 delle imprese italiane e fa parte del Piano Transizione 4.0.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione e nello specifico:

  • in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o, nel caso di beni “industria 4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione
  • in un’unica soluzione a decorrere dall’anno di entrata in funzione per beni materiali o immateriali “semplici” da parte di soggetti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro

 

Chi può usufruire dell’agevolazioni?

Possono usufruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza, oltre agli esercenti arti e professioni.

Cosa può essere agevolato?

Possono essere agevolati tutti gli investimenti in beni nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate sul territorio nazionale, effettuati dalle imprese a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa di cui all’allegato B annesso alla L.232/16 e i beni immateriali diversi da quelli ricompresi nell’allegato B, sempre effettuati nel periodo di cui al comma precedente.

Possono godere delle maggiorazioni previste dalla norma, gli acquisti dei beni strumentali elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 (L.232/16) a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Clicca qui e scarica il PDF Allegato A

Clicca qui e scarica il PDF Allegato B

 

L’acquisto può essere in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto.

Il bene strumentale materiale inserito nella prima sezione dell’allegato A della L. 232/16, per godere delle agevolazioni maggiorate, dovrà inoltre soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti obbligatori:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

 

Oltre ai cinque requisiti obbligatori, dovrà avere almeno due delle seguenti caratteristiche:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche d’integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento di processo (sistema cyberfisico)

 

I beni immateriali di cui all’allegato B godranno invece di altre maggiorazioni sotto dettagliate.

In cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta calcolato sul valore dell’investimento secondo le seguenti intensità d’aiuto e massimali:

CATEGORIA DI BENI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021 INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
Beni Materiali “semplici” (no 4.0 – diversi da quelli contenuti nell’Allegato A) 10% con un massimo investimento agevolabile di 2 milioni di euro 6% con un massimo investimento agevolabile di 2 milioni di euro
15% per beni strumentali funzionali allo smart working
Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di entrata in funzione del bene; utilizzo in unica soluzione per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di entrata in funzione del bene
Beni Immateriali “semplici” (no 4.0 – diversi da quelli contenuti nell’Allegato B) 10% con un massimo investimento agevolabile di 1 milione di euro 6% con un massimo investimento agevolabile di 1 milione di euro
15% per beni strumentali funzionali allo smart working
Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di entrata in funzione del bene Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di entrata in funzione del bene
Beni Materiali 4.0 (rif. Allegato A) 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% con investimento agevolabile da 2,5 a 10 milioni di euro 20% con investimento agevolabile da 2,5 a 10 milioni di euro
10% con investimento agevolabile da 10 a 20 milioni di euro 10% con investimento agevolabile da 10 a 20 milioni di euro
Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di interconnessione del bene Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di interconnessione del bene
Beni Immateriali 4.0 (rif. Allegato B) 20% con un massimo di investimento agevolabile di 1 milione di euro 20% con un massimo di investimento agevolabile di 1 milione di euro
Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di interconnessione del bene Utilizzabile in 3 quote annuali costanti dall’esercizio di interconnessione del bene

 

Come si ottiene?

I soggetti beneficiari devono conservare la documentazione inerente il credito d’imposta tra i quali le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni, che dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi di legge.

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta “maggiorato” per i beni dell’Allegato A e dell’Allegato B, occorre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato , da cui risulti che il bene:

  • possegga caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B,
  • sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per gli acquisti di costo unitario inferiore a 300.000 euro tale attestazione può essere rilasciata attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.

Sia l’attestazione del legale rappresentante, sia la perizia di cui sopra dovrà essere corredata di un’analisi tecnica, realizzata da un professionista indipendente, che dovrà essere esibita in caso di controlli.

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